Produzione primaria di alimenti (produzione,allevamento,coltivazione)
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Palazzo comunale, Via Cardinal Minoretti,19 - Primo pianoCOSA OCCORRE FARE PER:
Per svolgere l'attività è necessario presentare SCIA - Modello A al SUAP tramite il portale impresa in un giorno a cui questo ente e' in delega, come previsto dall'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Per la modifica,il subingresso o la cessazione dell'attività è invece richiesta la SCIA mod. B
Requisiti soggettivi:
Per svolgere l'attività occorre soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.
Requisiti oggettivi:
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti, in particolar modo il Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 853/2004.
Rintracciabilità dei prodotti e ingredienti
Gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure che permettono di rintracciare gli ingredienti e i prodotti alimentari in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione (Regolamento Comunitario 28/01/2002, n. 178/2002).
Se un operatore del settore alimentare si accorge che un prodotto alimentare comporta un grave rischio per la salute, deve:
-
- ritirarlo immediatamente dal mercato - segnalarlo all'autorità competente e ai consumatori.
In questo caso è necessario consultare il manuale di corretta prassi operativa per la rintracciabilità e l'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi pubblicato sul sito del Ministero della Salute e redatto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti.
Per esercitare l'attività è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti, in particolar modo il Regolamento Comunitario 29/04/2004, n. 853/2004.
Vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori
Se gli agricoltori vogliono vendere direttamente gli alimenti prodotti in proprio devono presentare comunicazione
COSTI:
versamento dei diritti all´A.T.S.NORMATIVA:
Deliberazione della Giunta Regionale (Regione Lombardia) 08-11-2013, n. 10/899
Decreto del Direttore Generale (Regione Lombardia) 31-10-2012, n. 9761