Compensazione fra tributi comunali diversi
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
E' ammessa la compensazione dei tributi comunali.
Il contribuente nei termini di versamento dell'imposta, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto tributo la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può chiedere il rimborso.
La compensazione non è ammessa:
- nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo
- per somme derivanti da ingiunzioni di pagamento
- per somme che il soggetto passivo è tenuto a versare a seguito sentenze relative a controversie tributarie.
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE
Palazzo comunale, Via Cardinal Minoretti,19 - Primo pianoCOSA OCCORRE FARE PER:
Il contribuente che intenda avvalersi di questa possibilità dovrà presentare istanza almeno 60 giorni prima delle scadenze previste per il pagamento dell'imposta.
TEMPI:
Entro 30 giorni dal ricevimento dell´istanzaCOSTI:
NessunoNORMATIVA:
Regolamento generale delle entrate comunali - art. 11 ter.
Decreto legislativo n. 241/1977