Strutture ricettive: Bed & Breakfast
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
Sono definiti “Bed and Breakfast” le attività ricettive, di carattere saltuario, svolte da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.
Il servizio dovrà essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione.
L'attività è esercitata in case unifamiliari o in unità condominiali: l'esercizio di tale attività non determina il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.
L'attività può essere esercitatanel rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale del 5 agosto 2016 n. 7:
- è obbligatorio essere residenti e abitare nell'appartamento oggetto di attività (niente B&B in una seconda casa);
- la ricettività è limitata ad un massimo di dodici posti letto;
- l'attività deve avere carattere saltuario o essere svolta per periodi ricorrenti.
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Palazzo comunale, Via Cardinal Minoretti,19 - Primo pianoCOSA OCCORRE FARE PER:
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Per aprire e/o modificare un “bed & breakfast” occorre presentare, esclusivamente per via esclusivamente telematica, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA Modello A oppure B + Scheda 6 + modulo autocertificazione requisiti morali) al SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it. completa della documentazione richiesta:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100;
- certificato di agibilità (abitativa);
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
La SCIA ha validità illimitata, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Costituisce titolo valido per intraprendere l’attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata.
Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico.
Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso.
Non occorre possedere la documentazione relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, in quanto tali esercizi non possono superare i 25 posti letto.
Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività di cui all'art. 29, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'art. 66 della L.R. 6/2010
Note: Faq regione lombardia