Attività di vendita - Liquidazione
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
Il negoziante può avvalersi di tale forma straordinaria di vendita solamente in previsione di una delle seguenti circostanze e per il periodo massimo a fianco indicato:
- 1 - cessazione dell'attività (cioè chiusura definitiva del negozio): massimo 13 settimane;
- 2 - cessione dell'azienda (a seguito di vendita, affitto, successione ecc.): massimo 13 settimane;
- 3 - trasferimento dell'esercizio in altri locali: massimo 13 settimane;
- 4 - trasformazione o rinnovo locali: massimo 6 settimane e per una sola volta in ciascun anno solare.
In tutte le vendite straordinarie è fatto obbligo di indicare il prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso effettuato, espresso in percentuale; è data facoltà di indicare il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono indicare la durata della vendita stessa. Dall’inizio delle vendite di liquidazione, è vietato introdurre nei locali o nelle pertinenze dell’esercizio di vendita, merci del genere di quello offerto in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.
Le comunicazioni relative a vendita di liquidazione per cessazione di attività devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di cessazione di attività per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’atto di rinuncia dell’autorizzazione per le medie e le grandi strutture di vendita.
Nel caso di vendita di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale o per trasferimento in gestione o cessione in proprietà dell’azienda, il titolare dell’attività, per un periodo di almeno sei mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali.
Le comunicazioni riguardanti le vendite di liquidazione per il trasferimento in gestione o per la cessione in proprietà dell’azienda devono indicare, o recare accluso in copia, l’atto registrato che attesti l’avvenuto trasferimento. É facoltà dell’esercente produrre tale atto entro il termine del periodo di durata della vendita di liquidazione.
Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasferimento in altro locale devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, della comunicazione di trasferimento per gli esercizi di vicinato, ovvero dell’autorizzazione al trasferimento per le medie e le grandi strutture di vendita. Le comunicazioni relative alle vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali devono recare l’indicazione, anche mediante allegazione in copia, delle comunicazioni, autorizzazioni o permessi previsti dalle leggi edilizie (per le operazioni di rinnovo locali di minore entità quali, ad es. tinteggiatura, sostituzione arredi ecc. la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell’intervento). Nulla è da comunicare al registro imprese della C.C.I.A.A.
La procedura di comunicazione dovrà essere svolta telematicamente tamite il portale camerale www.impresainungiorno.gov.it