Agenzia d′affari
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
Per agenzia d’affari si intende l’esercizio che offre al pubblico un’attività intermediatrice remunerata.
Le agenzie d’affari possono occuparsi di :
disbrigo pratiche amministrative per conto terzi;
disbrigo pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone per conto dei superstiti;
disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi;
intermediazione nella vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
solo esposizione senza vendita di beni nuovi/usati per conto terzi;
intermediazione nell’acquisizione di spazi pubblicitari per conto terzi;
agenzie di spedizioni per conto terzi;
intermediazione nel settore delle spedizioni e dei trasporti senza utilizzo di mezzi e autoveicoli propri;
intermediazione di esercizio di prevendita di biglietti per spettacoli ed eventi;
intermediazione nel settore delle esposizioni, mostre e fiere campionarie;
ricerca e individuazione per conto terzi di aziende di vigilanza privata per lo svolgimento di servizi nel campo della vigilanza privata.
attività di cambiavalute (art. 10 del D.lgs. 141/2010 così come modificato dal D.lgs. 169/2012).
Sono rimaste di competenza della Provincia le seguenti agenzie:
- agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264)
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Palazzo comunale, Via Cardinal Minoretti,19 - Primo pianoCOSA OCCORRE FARE PER:
Requisiti soggettivi:
possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
E’ ammessa la possibilità di nominare uno o più rappresentanti.
Requisiti oggettivi:
Occorre la disponibilità dei locali dove viene svolta l’attività o di un dominio internet nel caso l’attività sia svolta on-line (anche nel caso che l'attività sia svolta avvalendosi di un sito internet è necessario indicare sulla comunicazione, la sede legale dell'impresa/società).
L’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione.
In questi casi si dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività.
Il richiedente dovrà prestare il consenso a sottoporsi alle prescrizioni dell’articolo 16 del citato R.D. n. 773/1931 in base al quale ”gli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggetti ad autorizzazioni di Polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”.
QUANDO:
Per avviare l´attività è necessario inoltrare telematicamente, attraverso il portale camerale www.impresainungiorno.gov.it, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ¬ SCIA completa con i relativi allegati richiesti.TEMPI:
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l´attivitàCOSTI:
NessunoNORMATIVA:
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 115 e 120) così come modificato dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5
Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 204 e 223)
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 159 e 163)