CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
L´attività comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l´aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Si può svolgere anche unitamente a quella di estetista. Le imprese di acconciatura, possono svolgere prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. L´attività si può svolgere anche presso il domicilio dell´esercente.
Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, senza bisogno di altra comunicazione.
Dal 14/9/2012 è obbligatorio - in base all
'art.16 del d.lgs.147/2012 - denunciare SEMPRE il responsabile tecnico per ogni negozio per ogni sede dell´impresa deve essere designato almeno un responsabile tecnico con una qualificazione professionale. Questo ruolo può essere svolto dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un familiare coadiuvante o da un dipendente dell´impresa. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell´attività e deve essere iscritto nel Repertorio delle notizie Economico-Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.
In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell’esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.
Il Comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente comma, diffida l’interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione dell’attività fino all’avvenuto adeguamento.
I locali dove si svolge l´attività devono avere una destinazione d´uso compatibile con quella prevista dal Piano del Governo del Territorio - PGT.
Per avviare l´attività è necessario inoltrare telematicamente, attraverso il portale camerale:
Nel caso di modifica dei locali, subingresso, trasferimento o cambiamento della ragione sociale è necessario inoltrare telematicamente, attraverso il portale camerale
www.impresainungiorno.gov.it, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ¬ SCIA con gli allegati richiesti.
Alla documentazione deve essere allegata, almeno un soggetto titolare dei requisiti, inoltre allegare copia dell´atto notarile nei casi previsti di subingresso.
Nel caso di sospensione e/o ripresa dell´attività e necessaria la comunicazione, che dovrà pervenire mediante la presentazione della SCIA MOD B allo sportello Unico attività Produttive del Comune di Cogliate, in delega alla C.C.I.A.A. di Monza e della Brianza tramite, attraverso il portale camerale.
Le autorizzazioni sanitarie sono state sostituite dalla SCIA, a cui dovrà essere allegata ricevuta di versamento dei diritti ASL ora A.T.S.
DOVE RIVOLGERSI:
Palazzo comunale, Via Cardinal Minoretti,19 - Primo piano
COSA OCCORRE FARE PER:
L'attività è subordinata al possesso dei requisiti professionali di legge
Inotre occorre avere:
Requisiti soggettivi:
-insussistenza di reati incidenti sulla moralità professionale;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Dal 14/9/2012 è obbligatorio - in base all
'art.16 del d.lgs.147/2012 - denunciare SEMPRE il responsabile tecnico per ogni negozio.
TEMPI:
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l´attività.
COSTI:
Versamento da inviare all´ASL per i diritti sanitari
NORMATIVA:
Legge 23 dicembre 1970 n. 1142 - Modifiche alla legge 14 febbraio 1963 n. 161 concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini
Legge 17 agosto 2005 n. 174 - Disciplina dell’attività di acconciatore
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno
Legge Reg. Lombardia 3/2012
L.R. Lombardia 7/2012 art. 55 (in vigore dal 21/4/2012)
Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
Regolamento lombardo (R.R. 6/2011)
RESPONSABILE:
Dott.ssa Angela Borghi
ALLEGATI
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