Comunicazione di ospitalità a cittadini stranieri extracomunitari
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
Il cittadino può inoltrare segnalazioni al Comune in merito all’esistenza di disservizi o problematiche, oppure per dare suggerimenti.
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO POLIZIA LOCALE
Sede distaccata, Viale Rimembranze,15COSA OCCORRE FARE PER:
La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall´art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull´Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all´autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Sanzioni
L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo compreso entro i limiti sopra riportati.
In sostanza sarà dovuto il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell’art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
TEMPI:
ImmediatoCOSTI:
NessunoNORMATIVA:
Art.7 del Decreto legislativo 286/98